PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  SI APPLICA L’IVA AL 10%. SCOPRIAMO INSIEME CHI PUÒ ACCEDERE E COME

L’IVA AL 10% SI APPLICA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. 

SOFFERMANDOCI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SIA PER GLI INTERVENTI REALIZZATI SUI CONDOMINI CHE SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI, SI RICORDA CHE RIENTRANO IN QUESTA TIPOLOGIA DI LAVORI AD ESEMPIO L’INSTALLAZIONE DI ASCENSORI E SCALE DI SICUREZZA, LA REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI, LA SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI E SERRAMENTI O PERSIANE CON SERRANDE E CON MODIFICA DI MATERIALE O TIPOLOGIA DI INFISSO.

Sulle prestazioni di servizi relativi a tali interventi si applica l’IVA al 10% ridotta pertanto la ditta che esegue i lavori li dovrà cosi fatturare, qualora il committente sia in possesso di documentazioni che ne accertino l’applicazione.
Per l’acquisto dei materiali necessari per eseguire i lavori si applica  l’ IVA  al 10% ma solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

I beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori; e non dal privato che commissiona l’intervento di manutenzione sull’immobile di proprietà.

La ditta acquista i beni ed emette fattura in cui verrà addebitato al committente il costo dei materiali e la propria opera, con l’IVA al 10%.
Quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota IVA ridotta si applica a questi, soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi.

L’aliquota agevolata si applica quindi solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Sono beni significativi:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.

Inoltre si precisa che l’IVA  al 10% non si applica:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

Nel caso in cui al committente viene addebitata una fattura con l’IVA al 22% invece che al 10%, si può chiedere il rimborso all’impresa che a sua volta, fattura e bonifico alla mano, dovrà inviare questa istanza all’Agenzia delle entrate entro 2 anni dalla data in cui è stato pagato il bonifico relativo alla fattura con l’IVA al 22%.

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